Prestiti a protestati

Il protesto è l'operazione attraverso la quale viene notificato e reso pubblico il mancato pagamento di un titolo di credito alla sua scadenza. I titoli di credito prevedono il pagamento di una determinata somma a favore di un creditore, da corrispondere entro una data specifica certa. Sono oggetto di protesto gli assegni bancari, le cambiali, le tratte accettate e i vaglia cambiari. Il titolo di credito che ha sollevato il protesto viene consegnato dalla banca creditrice o ad un notaio, o ad un ufficiale giudiziario, o ad un segretario comunale o al capo -stanza di compensazione bancaria. Il soggetto ha cui viene consegnato il titolo di credito è tenuto a recarsi presso il domicilio del debitore per chiedere il pagamento del titolo non coperto. A fronte della non riuscita riscossione immediata , o nel caso in cui l'interessato non è presente al suo domicilio, si redige la cosiddetta "levata" del protesto. In questo modo il titolo diventa esecutivo al pari di un decreto ingiuntivo. La dichiarazione di protesto viene scritta sul titolo o su un foglio di allungamento, allegato al titolo, in cui sono resi tutti i dati relativi al protesto comprese le spese e i bolli.

Se il protestato continua a non pagare va incontro prima ad un precetto e poi al pignoramento. Il titolo protestato ritorna, tramite le banche, al creditore, addebitando a quest'ultimo le spese per il protesto. Il creditore può agire in due modi:

1. ha l'opportunità di esigere il pagamento del credito ed iniziare l'azione di regresso (ossia la rivalsa sui condebitori della cifra pagata al loro posto);

2. può decidere di non far levare il protesto, in questo caso decade dal diritto di regresso e non potrà agire per ottenere il pagamento dagli obbligati in via di regresso.

Per il debitore insolvente, invece, la cifra dovuta viene maggiorata degli interessi maturati, delle spese per il precetto e per l'eventuale processo esecutivo. A questo punto il notaio, o il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad identificare il debitore con nome, domicilio, luogo e data di nascita; deve, inoltre, occuparsi di iscrivere il protestato su un apposito registro. I dati del protestato vengono inoltrati, alla metà o alla fine di ogni mese, al Presidente della Camera di Commercio ed al Presidente del Tribunale. La Camera di Commercio pubblica l'elenco dei protestati entro 10 giorni dalla ricezione dei dati. Rendere pubblico un protesto (di conseguenza il nominativo del protestato), vuole essere un modo per tutelare qualunque persona o società finanziaria, che abbia rapporti economici con il protestato.