Cancellazione dal rgistro dei protestati

La Legge n. 235/2000 dispone i modi ed i tempi per ottenere la cancellazione dal Bollettino Ufficiale dei Protesti, che si può conseguire in tre modi differenti che esponiamo qui di seguito.

La Cancellazione per avvenuto pagamento del titolo,  si può richiedere nel momento in cui il protestato ha provveduto al pagamento della cambiale, degli interessi e delle spese, entro un anno dalla levata del protesto. Per ottenere la cancellazione è necessario trasmettere la domandaal Presidente della Camera di Commercio di competenza, compilando un apposito modulo messo a disposizione dall'Ufficio Protesti. La domanda è soggetta al pagamento di un  bollo e ai diritti di segreteria e deve essere accompagnata dal titolo cambiario originale e dalla quietanza del pagamento. Quest’ultima deve indicare: l'importo originale del debito, gli interessi e le spese. Qualora venga accettata la documentazione, la cancellazione del nominativo di protestato viene disposta entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza di cancellazione, e sarà effettiva dopo 5 giorni dalla data del provvedimento.

La cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto, può essere richiesta dal soggetto che dimostra di aver subito un protesto illegittimo o erroneo, sia di cambiali che di assegni. Per ottenere la cancellazione è necessario trasmettere la domanda al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio.  La domanda di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto deve includere tutta la documentazione necessaria a dimostrare la fondatezza dell'errore. Si allegano alla domanda di cancellazione: la fotocopia di un documento di identità, i provvedimenti giudiziari o amministrativi attestanti l'illegittimità o erroneità della levata, i versamenti dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. L’istanza di cancellazione per illegittimità od erroneità del protesto, può essere avanzata sia per i titoli cambiari che per gli assegni.

 

La cancellazione per riabilitazione si ottiene quando il soggetto protestato ottiene la riabilitazione dal Presidente del Tribunale ai sensi della Legge Antiusura. La riabilitazione si ottiene dopo aver saldato tutti i titoli protestati, è ovvio che la cancellazione ha luogo solo se il soggetto non è impenitente, ossia non ha contratto altri protesti. Conseguito il decreto di riabilitazione occorre inoltrare l’istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio competente per territorio. Si allegano alla domanda di cancellazione: la fotocopia di un documento di identità, il decreto originale di riabilitazione del Tribunale, il versamento dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria. La domanda, in bollo firmata in originale dal protestato, è scaricabile dal sito di ogni Camera di Commercio. Nel caso di protesti di cambiali o vaglia cambiari saldati oltre i 12 mesi dalla levata del protesto, il debitore può chiedere la riabilitazione al Tribunale e presentare in seguito l’istanza di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio.